Legge del 1992 numero 154 art. 3


FORMA DEI CONTRATTI
[1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.
2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'art. 2, semprechè il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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