Legge del 1992 numero 154 art. 2


PUBBLICITA'
[1. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:
a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato
alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art. 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonchè, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonchè i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
b) le altre disposizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;
c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;
d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.
2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la
determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonchè per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombano agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.
3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.
4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonchè di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'art. 1.
5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'art. 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
6. Le infomazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.
7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni, stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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