Legge del 1992 numero 154 art. 11


NORME FINALI
[1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonchè il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'art.
8, comma 1, e all'art. 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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