Legge del 1992 numero 154 art. 10


FIDEIUSSIONE
1. L'art. 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). - La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".
2. All'art. 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
"Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".

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