Legge del 1992 numero 154 art. 1


AMBITO SOGGETTIVO D'APPLICAZIONE
[1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che,nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio (CEE) n. 646/89 del 15 dicembre 1989.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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