Legge del 1991 numero 52 art. 2


Albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti
È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.
Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale (Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riportato alla voce Istituti di credito, disponendo che le norme in esso contenute continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie e ai sensi dello stesso decreto legislativo).

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