Legge del 1991 numero 287 art. 4


L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (11).

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