Legge del 1991 numero 287 art. 11


A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

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