Legge del 1991 numero 287 art. 10


A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni ( Il comma 2 è stato successivamente così sostituito dall'art. 3-quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381).
Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480).
L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative (Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480) ( Per l'abrogazione del presente comma vedi l'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

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