Legge del 1990 numero 396 art. 9


Disposizioni varie
Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990. Su tali somme gravano altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri.
Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale.
Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (8), e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma «Sani», del magazzino vestiario dell'Esercito di via Principe Amedeo e del magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, di cui al comma 5, per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.
La proprietà dell'immobile denominato «Palazzo Braschi», attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.
Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è differito al 18 aprile 1995.
Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo «Chateaubriand», al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle competenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore.
Gli immobili demaniali denominati «Casali Strozzi» sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

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