Legge del 1990 numero 396 art. 5


Ufficio del programma per Roma Capitale
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale.
L'ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.
Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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