Legge del 1990 numero 396 art. 2


Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale
È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma.
Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale.
La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.
In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.
La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.
Il programma adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.
Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1990 numero 396 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti