Legge del 1990 numero 387 art. 2


CONVENZIONE
1. Ciascuna delle Parti Contraenti completerà le disposizioni dell'Annesso nella sua legislazione entro i termini previsti nell'articolo precedente, col designare le persone le quali sono abilitate sul suo territorio a stipulare atti in materia di testamenti internazionali. Tale Parte può anche designare, in quanto persona abilitata a stipulare atti concernenti i suoi connazionali, i suoi agenti diplomatici e consolari all'estero, sempre che la legislazione locale non lo vieti.
2. Tale Parte notificherà la predetta designazione, nonché ogni ulteriore modifica di quest'ultima, al Governo depositario.

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