Legge del 1990 numero 387 art. 16


CONVENZIONE
1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
2. Il Governo depositario notificherà agli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità con l'art. 11;
d) ogni comunicazione ricevuta in conformità con l'art. 1, capoverso 4, della presente Convenzione;
e) ogni notifica ricevuta in conformità con l'art. 2, capoverso 2;
f) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l'art. 13, capoverso 2 nonché la data alla quale la dichiarazione avrà effetto;
g) ogni denuncia ricevuta in conformità con l'art. 12, capoverso 1°, oppure all'art. 13, capoverso 3, nonché la data alla quale la denuncia avrà effetto;
h) ogni dichiarazione ricevuta in conformità con l'art. 14, capoverso 2, nonché la data alla quale la dichiarazione avrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Washington, il ventisei ottobre millenovecentosettantatre

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