Legge del 1990 numero 387 art. 14


CONVENZIONE
1. Se uno Stato è composto da due o più unità territoriali nei quali vari sistemi legislativi sono in vigore per quanto concerne le questioni relative alla forma dei testamenti, esso può, all'atto della firma, della ratifica, oppure dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali oppure solamente ad una o a più di esse, e può modificare la sua dichiarazione presentando in ogni tempo un'altra dichiarazione.
2. Queste dichiarazioni sono comunicate al Governo depositario ed indicano espressamente le unità territoriali cui si applica la Convenzione.

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