Legge del 1990 numero 287 art. 33


I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla
base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente
legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i
ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla
violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono
promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

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