Legge del 1990 numero 287 art. 25


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea
generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può
eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali
dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea,
operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6,
sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal
mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate
dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive
comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di
piena concorrenza entro un termine prefissato.
Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali
partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza
degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello
dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o
impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di
acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali
di economia nazionale.

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