Legge del 1990 numero 287 art. 21


Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della
concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare
rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti
amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della
concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano
giustificate da esigenze di interesse generale.
L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da
provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio
dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali
interessati.
L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa
le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e
può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in
relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

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