Legge del 1990 numero 241 art. 9


INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

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