Legge del 1990 numero 241 art. 6-bis


CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
(Articolo aggiunto dal comma 41 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1990 numero 241 art. 6-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti