Legge del 1990 numero 241 art. 4


CAPO II Responsabile del procedimento (UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

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