Legge del 1990 numero 241 art. 16


ATTIVITA' CONSULTIVA (Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
(Comma prima sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
(Comma così sostituito prima dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
(Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127)
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
(Comma prima sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69)
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
(Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69)
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
(Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69)

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