Legge del 1990 numero 146 art. 17


[1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge] (Articolo abrogato dall'art. 12, L. 11 aprile 2000, n. 83).

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