Legge del 1990 numero 142 art. 49


CONTROLLO E VIGILANZA NEI CONFRONTI DI ENTI DIVERSI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE
[1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province]. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

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