Legge del 1990 numero 142 art. 48


POTERE SOSTITUTIVO
[1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza. 2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale]. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

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