Legge del 1990 numero 142 art. 10


COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
[1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo. 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie]. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

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