Legge del 1990 numero 135 art. 5


ACCERTAMENTO DELL'INFEZIONE
1.L' operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonchè della relativa dignità.
(Articolo così sostituito dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -)

2.Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività.
(Articolo così modificato dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -)

3.Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate (La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218).

4.La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.

5.L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro (La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218).

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