Legge del 1990 numero 104 art. 9


I primi due commi dell'art. 18 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonchè ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana.
3. Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione.
Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al prefetto il
richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
4. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata concessa.
5. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le
conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977, ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti>>.

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