Legge del 1989 numero 364 art. 26Convenzione


Capitolo V - Clausole finali
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.
Nessun'altra riserva sarà consentita.
Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.

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