Legge del 1989 numero 183 art. 21


abrogato CAPO III - Gli interventi - (I PROGRAMMI DI INTERVENTO)
[1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
[d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali].
(Lettera soppressa dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398)
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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