Legge del 1989 numero 183 art. 19


abrogato I PIANI DI BACINO DI RILIEVO INTERREGIONALE
[1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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