Legge del 1989 numero 183 art. 15


abrogato BACINI DI RILIEVO INTERREGIONALE
[1. Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico:
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche;
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico:
1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico:
1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria).
2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.
3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).
(Comma così sostituito dall' art. 4, L. 7 agosto 1990, n. 253)]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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