Legge del 1989 numero 183 art. 14


abrogato BACINI DI RILIEVO NAZIONALE
[1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
a) per il versante adriatico:
1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
b) per il versante tirrenico:
1) Arno (Toscana, Umbria);
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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