Legge del 1989 numero 183 art. 13


abrogato TITOLO II - Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse CAPO I - Gli ambiti (CLASSIFICAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI E LORO DELIMITAZIONE)
[1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al D.P.C.M. 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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