Legge del 1989 numero 183 art. 12


abrogato AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE
[1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.
(Comma così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179)
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.
(Lettera così sostituita dall'art. 12, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398)
5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.
(Comma così sostituito dall'art. 29, L. 31 luglio 2002, n. 179)
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici; a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.
10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

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