Legge del 1989 numero 122 art. 8


1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al
presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.
3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

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