Legge del 1988 numero 458 art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.
1-bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:
a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;
b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;
c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;
d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;
e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;
f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Comma aggiunto dall'art. 12, comma 4-bis, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415).
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali (Comma aggiunto dall'art. 12, comma 4-bis, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415).
1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, numero 144 (Comma aggiunto dall'art. 12, comma 4-bis, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1989 e 1990 dell'accantonamento «Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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