Legge del 1986 numero 349 art. 15


1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 (19).
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:
a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

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