Legge del 1985 numero 765 art. 97


1.Le dichiarazioni fatte in virtù della presente Convenzione al momento della firma sono sottoposte a conferma al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.
2.Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni saranno fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.
3.Le dichiarazioni prenderanno effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avrà ricevuto notifica formale dopo tale data avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data della loro ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche fatte in virtù dell'art. 94
avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione dell'ultima dichiarazione da parte del depositario.
4.Qualsiasi Stato che effettui una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale indirizzata per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
5.Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell'art. 94, renderà nulla, a partire dalla data della sua entrata in vigore, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato in virtù di questo stesso articolo.

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