Legge del 1985 numero 765 art. 93


1.Qualsiasi Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali, secondo la sua costituzione, sistemi di diritto diversi si applicano nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, dichiarare che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo a una o più di esse e potrà in ogni momento
modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2.Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali a cui la Convenzione si applica.
3.Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più delle unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, e se la sede di affari di una parte al contratto è situata in detto Stato, tale sede di affari sarà considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in una unità territoriale alla quale la Convenzione viene
applicata.
4.Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 93"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti