Legge del 1985 numero 765 art. 92


1.Qualsiasi Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalla seconda parte della presente Convenzione o che non sarà vincolato dalla terza parte della presente Convenzione.
2.Uno Stato contraente che fa, in virtù del paragrafo precedente, una dichiarazione riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sarà considerato come uno Stato contraente, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 92"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti