Legge del 1985 numero 765 art. 83


L'acquirente che ha perso il diritto di dichiarare il contratto
risolto o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive
in virtù dell'art. 82 conserva il diritto ad avvalersi di ogni altro
mezzo derivante dal contratto e dalla presente Convenzione.

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