Legge del 1985 numero 765 art. 77


La parte che invoca l'inadempienza del contratto deve prendere misure ragionevoli, considerate le circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi compreso il mancato guadagno, dovuto all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in difetto può chiedere una riduzione dei danni-interessi pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata.

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