Legge del 1985 numero 765 art. 73


1.Nei contratti a consegne successive, se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna costituisce un'adempienza essenziale del contratto per quanto riguarda detta consegna, l'altra parte può dichiarare il contratto rescisso per detta consegna.
2.Se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna può fondatamente indurre l'altra parte a ritenere che vi sarà inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda gli obblighi futuri, essa potrà dichiarare il contratto rescisso per il futuro, purchè lo faccia entro un termine ragionevole.
3. L'acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna può, nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le consegne già ricevute o quelle future se, a causa della loro interdipendenza, tali consegne non possono essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 73"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti