Legge del 1985 numero 765 art. 72


Se, prima, della data di esecuzione del contratto è manifesto
che una parte commetterà un'inadempienza essenziale del contratto,
l'altra parte lo può dichiarare rescisso.
La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il contratto,
se dispone del tempo necessario, lo deve notificare all'altra parte,
a condizioni ragionevoli per permettere di fornire assicurazioni
sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.
Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se
l'altra parte ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi.

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