Legge del 1985 numero 765 art. 71


CAPITOLO V - Disposizioni comuni agli obblighi del venditore e del compratore
SEZIONE I - Inadempienza anticipata e contratti a consegne successive

1.Una parte può differire l'adempimento dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non
adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa:
a) di una grave insufficienza della capacità di adempimento di detta parte o della sua solvibilità; o
b) del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto.
2.Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi è in possesso di un documento che gli dà diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell'acquirente sulle merci.
3.La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte dà assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.

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