Legge del 1985 numero 765 art. 69


1.Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68, i rischi sono trasferiti all'acquirente quando ritira le merci o, se non lo fa in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono messe a sua disposizione e in cui commette un'adempienza al contratto non prendendole in consegna.
2.Tuttavia, se l'acquirente è tenuto a prendere in consegna le merci in un luogo che non sia la sede di affari del venditore, i rischi sono trasferiti nel momento in cui la consegna deve aver luogo, e perchè l'acquirente sappia che le merci sono messe a sua disposizione in detto luogo.
3.Se la vendita concerne merci non ancora individuate, le merci sono considerate essere state messe a disposizione dell'acquirente solo quando sono chiaramente identificate ai fini del contratto.

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