Legge del 1985 numero 765 art. 65


1.Se il contratto prevede che l'acquirente debba specificare la forma, la misura o altre caratteristiche delle merci e se l'acquirente non effettua tale specificazione alla data convenuta entro un termine ragionevole a partire dal ricevimento di una domanda del venditore, questi può, senza pregiudizio di tutti gli altri diritti di sua prerogativa, effettuare egli stesso tale specificazione, secondo le necessità dell'acquirente di cui può essere a conoscenza.
2.Se il venditore effettua egli stesso la specificazione, deve farne conoscere le modalità all'acquirente prefissandogli un termine ragionevole per una specificazione diversa. Se, dopo ricezione della comunicazione del venditore, il compratore non utilizza tale possibilità nel termine così prefissato, la specificazione effettuata dal venditore è definitiva.

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