Legge del 1985 numero 765 art. 64


1.Il venditore può dichiarare rescisso il contratto:
a) se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o
b) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in
conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o se dichiara che non lo farà nel termine fissato.
2.Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto:
a) in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o
b) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole:
i) a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza;o
ii) allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in questo termine supplementare.

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