Legge del 1985 numero 765 art. 63


1.Il venditore può fissare all'acquirente un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi.
2.A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempirà ai suoi obblighi nel termine così fissato, il venditore non può, prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza delcontratto. Tuttavia il venditore non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardo nell'esecuzione.

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